Sez. 2, Sentenza n. 13228 del 06/06/2006 (Rv. 589819 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Sentenza - Mezzi di impugnazione - Pluralità di domande - Domanda devoluta alla competenza per materia e domanda di importo non superiore a lire 2 milioni - Valore della causa - Cumulo di cui all'art. 10 cod.proc. civ. - Esclusione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITÀ
Nel caso di pluralità di domande proposte al giudice di pace, di cui l'una rientri nella competenza per materia del giudice adito (art. 7 comma terzo cod. proc. civ) e l'altra in quella per valore - e da decidere secondo equità se di importo non superiore a lire due milioni -, non si determina il cumulo previsto, ai fini della competenza per valore, dall'art. 10 cod. proc. civ.; pertanto, la decisione relativa alla prima- essendo emessa secondo diritto-deve essere impugnata con l'appello, atteso che il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per le pronunce di cui all'art. 113 secondo comma cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)