Sez. 1, Sentenza n. 8040 del 06/04/2006 (Rv. 587971 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Sentenza - Regime delle impugnazioni - Criterio di individuazione - Valore della causa - Pluralità di domande - Domanda di valore inferiore a millecento euro e domanda di valore indeterminato, senza clausola di contenimento - Mezzo di impugnazione esperibile - Appello.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione del valore della domanda proposta, utilizzandosi, per analogia, le regole dettate dal codice di rito per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza; in particolare, se vengono proposte cumulativamente più domande, una di valore inferiore ai due milioni di lire (millecento euro) e l'altra di valore indeterminato (da ritenersi quindi formulata - ove l'attore non ponga, in modo non equivoco, alcuna clausola di contenimento - nei limiti della competenza per valore del giudice di pace), esse devono essere sommate tra loro, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., di tal che - superando il complesso delle pretese azionate il valore di due milioni di lire (millecento euro), entro il quale il giudice di pace decide secondo equità - il mezzo di impugnazione avverso la sentenza è esclusivamente l'appello, e non il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)