Sez. L, Sentenza n. 22826 del 28/10/2009 (Rv. 610775 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Opposizione a cartella esattoriale - Litisconsorzio necessario del cessionario e dell'INPS - Violazione del contraddittorio - Deducibilità o rilevabilità, per la prima volta, in sede di legittimità - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Acquisizione agli atti del giudizio dei presupposti di fatto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In tema di litisconsorzio necessario del cessionario e dell'INPS nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale relativi a contributi previdenziali iscritti a ruolo, la nullità conseguente alla violazione del contraddittorio per l'eventuale pretermissione del cessionario non rappresentato in giudizio dall'Istituto cedente, può essere dedotta o rilevata, per la prima volta, in sede di legittimità, attesa la compatibilità della garanzia costituzionale del giusto processo con la rilevabilità in ogni stato e grado in deroga ai principi generali della disponibilità della tutela giurisdizionale e del giudicato interno, ferma la necessità che risultino acquisiti al giudizio i presupposti di fatto del litisconsorzio, ossia l'effettiva cessione dei crediti e l'instaurazione del giudizio, da parte del debitore, in epoca successiva alla trasmissione dei ruoli al cessionario, i quali, pur previsti dalla legge, restano sottratti alla diretta conoscenza del giudice perché aventi natura negoziale. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso per cassazione avverso la decisione della corte territoriale di annullamento della cartella esattoriale - il cui unico motivo denunciava la nullità del procedimento per violazione del contraddittorio per la pretermissione del cessionario non rappresentato in giudizio dall'Istituto cedente - ed in mancanza di riscontro documentale in ordine all'effettiva stipulazione del contratto di cessione e alla data di trasmissione dei ruoli, da cui evincersi la posteriorità della domanda e la necessaria partecipazione del cessionario al relativo giudizio).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 102, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 13 com. 1, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 13 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)