Sez. L, Sentenza n. 15041 del 04/07/2007 (Rv. 598344 - 01)
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE | In genere.
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE
In materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti Inps, qualora i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 448 del 1998, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l'INPS ed il cessionario, non potendosi ritenere la menzionata disposizione tacitamente abrogata dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 il quale - prima della modifica introdotta dal d.l. n. 209 del 2002, convertito in legge n. 265 del 2002 - prevedeva che l'opposizione contro l'iscrizione a ruolo venisse notificata all'ente impositore ed al cessionario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 13, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)