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Sez. L, Ordinanza n. 26038 del 11/12/2009 (Rv. 610933 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Cessione dei crediti contributivi - Litisconsorzio passivo tra l'INPS ed il cessionario - Condizioni - Cessione del credito - Onere della prova - A carico dell'INPS - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610933-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO

In tema di cessione dei crediti contributivi vantati dall'INPS, il litisconsorzio necessario previsto dall'art. 13, comma 8, seconda parte, della legge n. 448 del 1998 opera alla duplice condizione che il giudizio sia stato promosso successivamente alla cessione del credito e alla conseguente trasmissione del ruolo all'esattore, dovendosi ritenere che la conoscibilità di tali eventi sia agevole per la parte privata solo con riguardo alla trasmissione del ruolo, restando, invece, fuori dalla disponibilità della stessa, in mancanza di precisazioni apposte sulla cartella esattoriale, la cognizione della data di cessione del credito. Ne consegue che, qualora l'INPS eccepisca la violazione del contraddittorio, è onere dell'Istituto provare l'avvenuta cessione del credito previdenziale in data anteriore alla proposizione della domanda giudiziale da parte del privato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)