Sez. 1, Sentenza n. 2572 del 12/10/1973 (Rv. 366032 - 01)
PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI - ACCORDI TRA ASSOCIATI - EFFICACIA PRIMARIA - NORMATIVA DELLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - SUSSIDIARIETA - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO - STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA - PRECLUSIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - LEGITTIMITA.*
PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI - ACCORDI TRA ASSOCIATI - EFFICACIA PRIMARIA - NORMATIVA DELLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - SUSSIDIARIETA - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO - STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA - PRECLUSIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - LEGITTIMITA.*
L'associazione non riconosciuta realizza una figura intermedia fra la comunione e l'associazione-persona giuridica, ed e configurata come un ente collettivo o centro di interessi, che pur esistendo in fatto risulta tuttavia fornito di una personalita limitata, dato che ad esso l'ordinamento ricollega diritti ed obblighi che non sono degli associati. Siffatte associazioni costituiscono organizzazioni di persone legate fra loro dal perseguimento di un fine di comune interesse, e sono gli accordi intervenuti fra gli associati ad avere efficacia primaria per quanto attiene all'ordinamento interno, cioe ai rapporti degli associati fra loro. Tali accordi si estrinsecano in veri e propri contratti, in manifestazioni negoziali che, essendo rivolte a scopi leciti, non possono non avere efficacia vincolante fra le parti. Pertanto, solo in Mancanza di una diversa volonta degli associati e possibile far ricorso in via analogica alle Disposizioni regolanti casi analoghi per le associazioni riconosciute, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto. Ne consegue che, una norma statutaria che attribuisca l'adozione di provvedimenti disciplinari (nella specie, esclusione di un associato), per cause previste dallo statuto medesimo, al consiglio direttivo e preveda la facolta di appello al collegio dei probiviri, e pienamente valida ed operante, trovando essa il suo fondamento nel preventivo assoggettamento volontario di tutti gli associati ne ostandovi motivi di ordine pubblico, ed escludendosi cosi l'applicabilita dell'art 24 cod civ che, per il caso di esclusione dell'associato, prevede il ricorso all'autorita giudiziaria. (V 579/73, mass n 362659; 3490/69, mass n 343627; (V 583/67, mass n 326561).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 24, Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)