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Sez. 1, Sentenza n. 4252 del 16/11/1976 (Rv. 382943 - 01)

PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE - FONDO COMUNE - ASSOCIAZIONI COME CENTRO D'IMPUTAZIONE DI SITUAZIONI GIURIDICHE - EFFETTI - DELIBERE RIGUARDANTI ATTI DISPOSITIVI DEL FONDO COMUNE - PRINCIPIO MAGGIORITARIO - DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E DELLE SOCIETA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382943-01

PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE - FONDO COMUNE - ASSOCIAZIONI COME CENTRO D'IMPUTAZIONE DI SITUAZIONI GIURIDICHE - EFFETTI - DELIBERE RIGUARDANTI ATTI DISPOSITIVI DEL FONDO COMUNE - PRINCIPIO MAGGIORITARIO - DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E DELLE SOCIETA - APPLICABILITA.*

L'associazione non riconosciuta, ancorche sfornita di personalita giuridica, e considerata dall'ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche, e, quindi, come soggetto di diritto distinto dagli associati. Essa ha un proprio patrimonio, costituito dal fondo comune, una propria capacita sostanziale e processuale, che esplica attraverso persone fisiche legate da rapporto organico e non di mera rappresentanza volontaria degli associati, una propria organizzazione, interna ed esterna, regolata dai patti dell'accordo associativo, o, in difetto, ove non incompatibili, dalle norme disciplinanti le associazioni riconosciute e le societa, quali elementi integrativi di quei patti. Da tanto consegue che le delibere dell'assemblea dell'associazione non riconosciuta, ancorche riguardanti Atti dispositivi del fondo comune, non sono necessariamente condizionate all'unanimita dei consensi, dovendosi ritenere applicabili, qualora difetti una espressa previsione contraria negli accordi associativi, i principi maggioritari dettati dalla legge per le delibere delle associazioni riconosciute e delle societa. (V 2572/73, mass n 366032; (V 583/67, mass n 326561; (V 927/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 21, Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 37, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2368, Cod. Civ. art. 2369, Cod. Civ. art. 2486

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)