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Sez. 5, Sentenza n. 19070 del 12/12/2003 (Rv. 568868 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex legge 413 del 1991 - Ordinanza estintiva del giudizio - Ex art. 34 l. n. 413 - Natura - Revocabilità - Presupposti - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 2003-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568868-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono, ai sensi della legge n. 413 del 1991, l'ordinanza resa in una controversia tributaria (nella specie, svoltasi davanti ad un collegio della Corte d'appello) che dichiara estinto il giudizio sulla base della dichiarazione integrativa presentata dal contribuente ai sensi dell'art. 34, comma quinto, della legge n. 413 cit. è un'ordinanza sottratta alle regole processuali civili (art. 308 cod. proc. civ.) e soggetta allo specifico regime previsto dallo stesso art. 34, che la rende suscettibile di revoca obbligatoria, su richiesta dell'Ufficio fiscale competente, in caso di insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio, con il conseguente accertamento della regolarità del condono nel corso del giudizio di merito apertosi a seguito di tale revoca. L'obbligatorietà della revoca non viene meno neppure nell'ipotesi che il contribuente abbia chiesto di avvalersi di un condono diverso da quello previsto dalla legge n. 413 e il giudice abbia - sia pure per errore - dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 34 suddetto non applicabile a condono diverso.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)