Sez. 5, Sentenza n. 7394 del 21/05/2002 (Rv. 554570 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex legge 413 del 1991 - Pronuncia estintiva del giudizio - Forma - Sentenza in luogo di ordinanza - Legittimità - Esclusione - Rimedio - Ricorso per Cassazione - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono, ai sensi della legge n. 413 del 1991, la sentenza della Commissione tributaria che dichiari estinto il giudizio, laddove è prescritta la forma dell'ordinanza (art. 34, comma quinto), deve essere impugnata con ricorso in Cassazione, atteso che l'Amministrazione, la quale avrebbe il potere di chiedere la revoca dell'ordinanza ove risultasse l'illegittimità della procedura di richiesta e liquidazione del tributo dovuto per fruire del beneficio, non potrebbe esperire altro rimedio per far valere l'inapplicabilità (ovvero l'applicabilità a condizioni diverse) del condono.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 34 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 44, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)