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Sez. 5, Sentenza n. 14928 del 28/06/2006 (Rv. 591641 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Condono fiscale - Dichiarazione integrativa ex art. 34 della legge n. 413 del 1991 - Ordinanza di estinzione del giudizio ex art. 48 della medesima legge - Comunicazione da parte dell'Ufficio della inapplicabilità del condono - Termini - Art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Mancata o tardiva comunicazione - Conseguenze - Definitività dell'ordinanza di estinzione.
Stato
decisa il 2006-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591641-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di condono fiscale, il termine quinquennale decadenziale di cui al primo comma dell'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, previsto dall'art. 39, comma 3, della legge n. 413 del 1991 per il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni integrative presentate dal contribuente, ai sensi dell'art. 34 della medesima legge, e per la successiva liquidazione delle imposte dovute, deve estendersi, in via interpretativa, onde assicurare la certezza dei rapporti giuridici nel rispetto dei principi costituzionali, anche alla comunicazione da parte dell'Ufficio dell'esito negativo del controllo, cui consegue l'inapplicabilità del condono. Pertanto è da ritenere insuscettibile di revoca, ossia definitiva, l'ordinanza di estinzione del giudizio tributario, resa, ai sensi dell'art. 48 della citata legge, sulla base della dichiarazione integrativa, qualora entro il predetto termine decadenziale l'Amministrazione non abbia provveduto alla comunicazione dell'eventuale esito negativo del controllo.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 34 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 39 com. 3, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 48, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)