Sez. L, Sentenza n. 6275 del 22/11/1988 (Rv. 460618 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - SUCCESSIONE DI TARIFFE NEL CORSO DEL PROCESSO - DIRITTI E ONORARI DI PROCURATORI - LIQUIDAZIONI - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLE SINGOLE PRESTAZIONI - ONORARI DI AVVOCATO - RIFERIMENTO AL MOMENTO FINALE DELL'INCARICO PROFESSIONALE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - SUCCESSIONE DI TARIFFE NEL CORSO DEL PROCESSO - DIRITTI E ONORARI DI PROCURATORI - LIQUIDAZIONI - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLE SINGOLE PRESTAZIONI - ONORARI DI AVVOCATO - RIFERIMENTO AL MOMENTO FINALE DELL'INCARICO PROFESSIONALE.*
In caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, i diritti e gli onorari di procuratore vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, le quali si esauriscono nell'atto stesso in cui sono compiute, mentre gli onorari di avvocato, in considerazione del carattere unitario dell'attività difensiva, devono essere liquidati in base alla tariffa in vigore nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale. (V 277/72, mass n 356115; (V 961/71, mass n 350893; (V 1974/70, mass n 348021; (V 2433/68, mass n 334836).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)