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Sez. 1, Sentenza n. 18996 del 22/09/2004 (Rv. 577285 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Liquidazione - Percentuali dell'attivo - Riferimento all'attivo realizzato - Necessità - Riferimento all'attivo inventariato - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577285-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO

In tema di liquidazione del compenso al curatore del fallimento, le percentuali previste, con riguardo all'entità dell'attivo, dall'art. 1 del D.M. 28 luglio 1992 vanno applicate sull'attivo realizzato - inteso come liquidità rinvenute nel patrimonio del fallito, o derivate dalla vendita dei beni mobili e immobili, o riscosse dai debitori, o comunque acquisite alla massa attraverso azioni giudiziarie - e non sul valore di inventario dei beni.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 28/07/1992 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)