diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1084 del 26/03/1976 (Rv. 379756 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO - SOPRAELEVAZIONE DI UNO O DI PIU PIANI - RISPETTIVO CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379756-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO - SOPRAELEVAZIONE DI UNO O DI PIU PIANI - RISPETTIVO CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*

La Determinazione dell'indennita prevista dall'art 1127 cod civ nel caso di sopraelevazione di un solo piano deve essere effettuata assumendo come elemento base del calcolo il valore del suolo sul quale insiste l'edificio o la parte di esso che viene sopraelevata, dividendo, poi, il relativo importo per il numero dei piani, compreso quello di nuova costruzione, e detraendo, infine, dal quoziente cosi ottenuto, la quota che spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione. Nel caso di sopraelevazione di piu piani, invece, il quoziente ottenuto dividendo il valore del suolo per il numero complessivo dei piani preesistenti e di quelli di nuova costruzione dovra essere moltiplicato per il numero di questi ultimi, e l'ammontare dell'indennita sara rappresentato dal prodotto cosi ottenuto, diminuito della quota che, tenendo conto del precedente stato di fatto e di diritto, spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione. In tale ultimo caso, deve respingersi come errato il diverso criterio secondo il quale l'indennita andrebbe considerata piano per piano, iniziando dal primo e calcolando il nuovo piano sovrastante come se si trattasse di un piano gia costruito. (V 630/72, mass n 356682; (V 1055/67).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)