Sez. 1, Sentenza n. 3389 del 20/02/2004 (Rv. 570337 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE | Sentenza - Comunicazione a mezzo di biglietto di cancelleria - Notificazione del biglietto a mezzo di ufficiale giudiziario - Notificazione ex art. 140, cod. proc. civ. - Omessa allegazione dell'avviso di ricevimento - Nullità della notificazione - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE
La sentenza che dichiara il fallimento, in virtù dell'art. 17, l.fall., deve essere comunicata al debitore, per estratto, a norma dell'art. 136, cod. proc. civ., e, qualora il cancelliere proceda alla comunicazione mediante notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario, se questi la effettui ai sensi dell'art. 140, cod. proc. civ., la notificazione si perfeziona con il compimento di tutte le formalità ivi previste, e cioè, con il deposito dell'atto nella casa comunale, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta d'abitazione, del destinatario dell'atto, nonché con la spedizione allo stesso della raccomandata con avviso di ricevimento, non occorrendo invece la prova della consegna della raccomandata al destinatario, né l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 17 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)