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Sez. 2, Sentenza n. 857 del 26/01/2000 (Rv. 533183 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE | Notifica ex art. 140 cod.proc.civ.- Requisiti di perfezionamento - Formalità di notificazione previste dagli artt. 149 cod. proc. civ. e 169 cod. proc. pen. - Diversità - Violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533183-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE

Le formalità di notificazione previste dall'art. 140 cod.proc.civ., non modificate dalla nuova disciplina delle notifiche a mezzo posta di cui alla sopravvenuta legge n. 890 del 1982, non si pongono in contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione; sono, infatti, idonee a porre l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, senza alcun pregiudizio del suo diritto di difesa e la diversità di disciplina rispetto alle altre forme di notificazione - quali quelle previste dall'art. 149 cod. proc. civ., e dall'art. 169 cod. proc. pen. (nel testo fissato nella sentenza della Corte Cost. n. 77 del 1972), per le quali è prevista la prova dell'indicata recezione - trova obiettiva giustificazione nella diversità dei relativi presupposti e delle ulteriori formalità che accompagnano la spedizione della raccomandata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)