diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1504 del 27/02/1990 (Rv. 465563 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - PERFEZIONE - SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTO INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1990-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465563-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - PERFEZIONE - SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTO INFONDATEZZA.*

La notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. si perfeziona, con la spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente notizia di detto deposito, mentre resta a tal fine irrilevante l'effettiva consegna della raccomandata al destinatario, ovvero l'allegazione dell'avviso di ricevimento sottoscritto dallo stesso o da altra persona legittimata. Detto sistema di notifica non è modificato dalla sopravvenuta legge n. 890 del 1982, recante la nuova disciplina delle notifiche degli Atti a mezzo posta, non riguardando le altre forme di notifiche né gli avvisi che l'ufficiale giudiziario effettua a completamento della complessa fattispecie notificatoria, senza porsi manifestamente in contrasto con gli artt. 24 e 3 cost., atteso che le menzionate formalità sono idonee a porre l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, senza alcun pregiudizio del suo diritto di difesa, e che la diversità di disciplina rispetto ad altre forme di notificazione, quali quelle previste dall'art. 149 cod. proc. civ. e dall'art. 169 cod. proc. pen. (nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 1972), per le quali è prescritta la prova dell'indicata ricezione, trova obiettiva giustificazione nella diversità dei relativi presupposti e delle ulteriori formalità che accompagnano la spedizione della raccomandata. (Conf 5785/86, mass n 448223, sulla prima ed ultima parte; (Conf 5825/81, mass n 416551, sulla prima ed ultima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)