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Sez. L, Sentenza n. 4677 del 16/07/1988 (Rv. 459546 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE IN UNA DETERMINATA CATEGORIA - INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI RELATIVE - RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE COSIDDETTE LEGALI - NECESSITÀ - LIMITI - CATEGORIE COSIDDETTE CONTRATTUALI - RILEVANZA - REQUISITI DI APPARTENENZA - SINDACABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459546-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE IN UNA DETERMINATA CATEGORIA - INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI RELATIVE - RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE COSIDDETTE LEGALI - NECESSITÀ - LIMITI - CATEGORIE COSIDDETTE CONTRATTUALI - RILEVANZA - REQUISITI DI APPARTENENZA - SINDACABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Il potere del giudice di individuare le mansioni che danno diritto all'inquadramento del lavoratore in una determinata categoria sussiste soltanto in relazione alle categorie cosiddette legali (dirigenti, impiegati ed operai), previste dall'art. 2095 cod. civ., sempreché i requisiti di appartenenza a ciascuna di esse non siano determinati dalla normativa collettiva, giacché in tal caso, come in quello di categorie cosiddette contrattuali, i requisiti di appartenenza alle singole categorie non possono non coincidere con quelli dettati dalla disciplina collettiva, dei quali non è sindacabile neppure la congruità, salvi i casi in cui la normativa contrattuale determini i requisiti di appartenenza alle categorie legali con criteri tali da sconvolgere la natura sostanziale delle stesse, oppure determini i requisiti di appartenenza alle categorie contrattuali con criteri tali da alterare completamente i rapporti qualitativi e funzionali fra le categorie contrattuali intermedie e le categorie legali finitime. (Conf 5911/87, mass n 445010; (Conf 7568/83, mass n 432163).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 96, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)