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Sez. L, Sentenza n. 7568 del 22/12/1983 (Rv. 432163 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE IN UNA DETERMINATA CATEGORIA - INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI RELATIVE - RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE COSIDDETTE LEGALI - NECESSITÀ - LIMITI - CATEGORIE COSIDDETTE CONTRATTUALI - RILEVANZA - REQUISITI DI APPARTENENZA - SINDACABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL PERSONALE DIRETTIVO DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE.*
Stato
decisa il 1983-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432163-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE IN UNA DETERMINATA CATEGORIA - INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI RELATIVE - RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE COSIDDETTE LEGALI - NECESSITÀ - LIMITI - CATEGORIE COSIDDETTE CONTRATTUALI - RILEVANZA - REQUISITI DI APPARTENENZA - SINDACABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL PERSONALE DIRETTIVO DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE.*

Il potere del giudice di individuare le mansioni che danno diritto all'inquadramento del lavoratore in una determinata categoria sussiste soltanto in relazione alle categorie cosiddette legali (dirigenti, impiegati ed operai), previste dall'art. 2095 cod. civ., sempreché i requisiti di appartenenza a ciascuna di esse non siano determinati dalla normativa collettiva, giacché in tal caso, come in quello di categorie cosiddette contrattuali, i requisiti di appartenenza alle singole categorie non possono non coincidere con quelli dettati dalla disciplina collettiva, dei quali non è sindacabile neppure la congruità, salvi i casi in cui la normativa contrattuale determini i requisiti di appartenenza alle categorie legali con criteri tali da sconvolgere la natura sostanziale delle stesse, oppure determini i requisiti di appartenenza alle categorie contrattuali con criteri tali da alterare completamente i rapporti qualitativi e funzionali fra le categorie contrattuali intermedie e le categorie legali finitime. (in applicazione del principio su enunciato, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che ha ravvisato la legittimità della previsione contenuta nel C.C.n.L. 18 febbraio 1974, per il personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie, circa la ricomprensione nella categoria dei funzionari, di creazione contrattuale, di coloro che, pur non essendo forniti del potere di firma, siano preposti ad agenzie di città, oppure siano preposti a filiali, comunque denominate, il cui organico è costituito da almeno tre elementi oltre al capo ed al personale ausiliario, attesa l'oggettività dei criteri e la ragionevolezza delle scelte operate dall'autonomia collettiva). (V 1144/83, mass n 425923; (V 5050/81, mass n 415836).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96, Contr. Coll. 18/02/1974 num. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)