Sez. 5, Sentenza n. 14049 del 16/06/2006 (Rv. 592998 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Regolamento CEE n. 1697 del 1979 - Termine triennale per il recupero dei dazi ex art. 2 - Ambito applicativo - Generale - Dazi doganali e ogni altra imposizione ad effetto equivalente - Obbligazione degli interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei dazi all'importazione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. - Applicazione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE
In tema di tributi doganali, il regolamento del Consiglio CEE n. 1697/79, e segnatamente l'art. 2, che limita l'azione di recupero dei dazi nel triennio, a far tempo dalla data della contabilizzazione ovvero, in difetto, dalla data di insorgenza del debito doganale, non trova applicazione al solo settore della politica agricola comune, ma ha una portata generale comprensiva, oltre che dei prelievi agricoli, anche dei dazi doganali e di ogni altra imposizione ad effetto equivalente, come inequivocabilmente emerge dall'ultimo "considerando" sull'oggetto del recupero "a posteriori" e dallo stesso art. 2, lettere a) e b). Il termine triennale previsto dalla disposizione comunitaria non è, tuttavia, applicabile nell'ipotesi (ricorrente nella specie) in cui si controverta non della mancata corresponsione di dazi all'importazione, bensì degli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 2, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)