Sez. 5 - , Sentenza n. 30901 del 27/11/2019 (Rv. 655941 - 03)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Recupero a posteriori di maggiori dazi all’esportazione - Mancata corresponsione a causa di illecito penale - Interessi per ritardato pagamento - Obbligazione autonoma - Prescrizione - Termine - Decorrenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE
In tema di dazi doganali, nell'ipotesi di recupero a posteriori di maggiori dazi il cui mancato pagamento, totale o parziale, sia avvenuto a causa di un atto perseguibile penalmente, gli interessi dovuti per il ritardo nell'esazione degli stessi integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sicché il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile, ossia dalla data di irrevocabilità della sentenza penale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)