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Sez. 1, Sentenza n. 10738 del 15/12/1994 (Rv. 489223 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IN GENERE | Debito relativo agli interessi già maturati - Obbligazione autonoma - Prescrizione del corrispondente credito - Autonomia rispetto alla prescrizione fissata per il credito di imposta - Configurabilità - Atti interruttivi riguardanti esclusivamente quest'ultima prescrizione -Ininfluenza -.
Stato
decisa il 1994-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489223-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IN GENERE

In tema di imposte indirette, il debito relativo agli interessi già maturati, trovi o meno fondamento nella legge 26 gennaio 1961 n. 29 e successive modificazioni, integra un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale, suscettibile di vicende indipendenti. Pertanto, la prescrizione del credito per gli interessi (nel termine di cui all'art. 2948 n. 4, in difetto di specifiche norme) resta sganciata dalla prescrizione fissata per il credito d'imposta ed è insensibile alle vicende interruttive riguardanti esclusivamente quest'ultima, ivi comprese quelle derivanti dall'ingiunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)