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Sez. 1, Sentenza n. 7529 del 12/08/1997 (Rv. 506708 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE | Esclusione del socio - Facoltà di ricorrere ad un collegio di probiviri - Impugnazione dell'esclusione - Termine - Decorrenza.
Stato
decisa il 1997-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506708-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE

In tema di esclusione del socio dalla società cooperativa e per il caso in cui lo statuto accordi all'escluso la facoltà di ricorrere contro la relativa delibera ad un collegio di probiviri, nell'ambito di un procedimento non arbitrale ma endosocietario, il procedimento di esclusione si perfeziona, non con la sola delibera societaria, ma con la successiva determinazione dei probiviri. Ne consegue che il termine per l'opposizione ex art. 2527 cod. civ. resta sospeso fino alla conclusione del procedimento davanti ai probiviri ed inizia a decorrere solo dalla comunicazione al socio dell'atto conclusivo del procedimento stesso. Nel caso poi in cui la società abbia illegittimamente rifiutato al socio la tutela endosocietaria, il termine per l'opposizione ex art. 2527 cod. civ. non inizia neppure a decorrere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)