Sez. 1, Sentenza n. 17337 del 25/06/2008 (Rv. 604113 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE | Facoltà di ricorrere ad un collegio di "probiviri" - Determinazione del collegio - Perfezionamento dell'esclusione - Decorrenza del termine per adire l'autorità giudiziaria - Successivo annullamento della clausola statutaria che prevede il ricorso al collegio dei "probiviri" - Ininfluenza - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE
In tema di esclusione del socio dalla società cooperativa, e per il caso in cui lo statuto accordi all'escluso la facoltà di ricorrere contro la relativa delibera ad un collegio di "probiviri", nell'ambito di un sistema di tutela non arbitrale ma endosocietario, l'esercizio di tale facoltà comporta che il procedimento di esclusione si perfeziona solo con la determinazione del collegio dei "probiviri"; ne consegue che la comunicazione di tale determinazione segna la decorrenza del termine per adire l'autorità giudiziaria, fissato in trenta giorni dall'art. 2527, terzo comma, cod. civ., nel testo antecedente la riforma di cui al d.lgs. n. 6 del 2003. Né assume alcun rilievo il fatto che la clausola statutaria che prevede il ricorso al collegio dei "probiviri" sia stata autonomamente impugnata e dichiarata nulla con provvedimento definitivo del giudice, poiché tale circostanza non vale a cancellare l'avvenuto svolgimento del procedimento conclusosi con una decisione che non poteva essere rimossa se non tramite ricorso all'autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)