Sez. 1, Sentenza n. 5912 del 27/05/1995 (Rv. 492506 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE | Facoltà di ricorrere ad un collegio di "probiviri" - Determinazione del collegio - Perfezionamento dell'esclusione - Decorrenza del termine per adire l'autorità giudiziaria.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE
In tema di esclusione del socio dalla società, e per il caso in cui lo statuto accordi all'escluso la facoltà di ricorrere, contro la relativa delibera, ad un collegio di "probiviri", nell'ambito di un sistema di tutela (non arbitrale, ma) endosocietario, l'esercizio di tale facoltà comporta che il procedimento di esclusione si perfeziona solo con la determinazione del collegio dei "probiviri". Ne consegue che la comunicazione di tale determinazione segna la decorrenza del termine per adire l'autorità giudiziaria, fissato in trenta giorni dall'art. 2527, terzo comma, cod. civ., disposizione che per questo aspetto ha natura disponibile, concernendo materia (l'esclusione del socio dalla società) rimessa all'autonomia delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)