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Sez. L, Sentenza n. 2626 del 22/04/1980 (Rv. 406364 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI CITAZIONE NEL COMUNE DI DIMORA O DI DOMICILIO DEL CONVENUTO - LEGITTIMITA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406364-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI CITAZIONE NEL COMUNE DI DIMORA O DI DOMICILIO DEL CONVENUTO - LEGITTIMITA - CONDIZIONE.*

La notifica dell'atto di citazione e legittimamente eseguita nel comune di dimora o in quello di domicilio del convenuto, ove il giudice del merito abbia accertato, sulla base di una esatta valutazione delle prove addotte, che all'autore dell'istanza di notificazione non era possibile con l'ordinaria diligenza conoscere la residenza anagrafica del convenuto. (V 5953/78, mass n 395781; (V 5753/78, mass n 395555; (V 5246/78, mass n 395011).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)