Sez. L, Sentenza n. 5246 del 14/11/1978 (Rv. 395011 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - PORTIERE - VICINI DI CASA - CRITERIO DI SUCCESSIONE PREFERENZIALE DEI PREDETTI LUOGHI - ABITAZIONE, UFFICIO E LUOGO DELL'ESERCIZIO DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO - SCELTA ALTERNATIVA - SUCCESSIONE PREFERENZIALE DEI PREDETTI TERZI IN MANCANZA DI PERSONA DI FAMIGLIA O ADDETTA ALLA CASA, ALL'UFFICIO O ALL'AZIENDA - MANCATO ESITO DELLA NOTIFICAZIONE NELLA RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO - NOTIFICAZIONE EX ART 140 COD PROC CIV - LEGITTIMITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - PORTIERE - VICINI DI CASA - CRITERIO DI SUCCESSIONE PREFERENZIALE DEI PREDETTI LUOGHI - ABITAZIONE, UFFICIO E LUOGO DELL'ESERCIZIO DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO - SCELTA ALTERNATIVA - SUCCESSIONE PREFERENZIALE DEI PREDETTI TERZI IN MANCANZA DI PERSONA DI FAMIGLIA O ADDETTA ALLA CASA, ALL'UFFICIO O ALL'AZIENDA - MANCATO ESITO DELLA NOTIFICAZIONE NELLA RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO - NOTIFICAZIONE EX ART 140 COD PROC CIV - LEGITTIMITA.*
L'art 139 cod proc civ prevede, per la notificazione, un criterio di successione preferenziale dei luoghi, rispettivamente, di residenza, dimora e domicilio del destinatario dell'atto (comma sesto), ma, nell'ambito di ciascuno di essi, consente una scelta alternativa (comma primo) tra casa abitazione o ufficio o luogo di Esercizio dell'industria o del commercio, mentre di nuovo stabilisce una successione preferenziale limitatamente alle categorie di terzi ai quali la copia dell'atto deve essere consegnata (persona di famiglia o addetta alla casa all'ufficio o all'azienda; "in Mancanza" di essa il portiere; se anche il portiere manca un vicino di casa). Il non esito della notificazione nell'ambito del luogo di residenza, di dimora o di domicilio, per i quali deve applicarsi un criterio di successione preferenziale, in uno qualsiasi dei luoghi indicati nel suddetto art 139, comma primo, cod proc civ e pertanto intrinsecamente sufficiente perche possa passarsi alla notificazione con la procedura di cui all'art 140.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)