Sez. 2, Ordinanza n. 6595 del 08/05/2002 (Rv. 554232 - 01)
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI | Domanda riconvenzionale appartenente "ratione materiae" alla competenza di un giudice diverso da quello competente per ragione di valore sulla causa principale - Separazione dei giudizi sulle due domande - Domanda rientrante nella competenza del giudice di pace (nella specie, in materia di distanze per la piantagione di alberi) - Riconvenzionale di competenza del tribunale - "Translatio iudicii" - Esclusione - Formulazione del novellato art. 40 cod. proc. civ. - Irrilevanza.
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI
Qualora la domanda riconvenzionale appartenga alla competenza per materia di un giudice diverso, il "simultaneus processus" previsto, in via di regola, dall'art. 36 cod. proc. civ., non può attuarsi davanti al giudice competente per valore a conoscere della domanda principale. In tal caso, non operando la deroga ai normali criteri attributivi della competenza disposti in considerazione della connessione oggettiva esistente tra le due domande, ciascuna di esse deve essere devoluta al giudice competente, con la conseguente separazione dei relativi giudizi. Pertanto, ove il giudice di pace, adito con domanda rientrante nella sua competenza "ratione materiae" (nella specie, per il rispetto delle distanze legali nella piantagione di alberi), sia investito, in via riconvenzionale, di una domanda eccedente la sua competenza per valore o per materia (nella specie, di accertamento dei confini tra i due fondi e condanna al risarcimento dei danni cagionati dai lavori di scavo e sbancamento eseguiti dall'attore), egli è tenuto, non operando la "translatio iudicii" a norma del citato art. 36 cod. proc. civ., a trattenere la causa principale, separando la causa riconvenzionale per la quale non è competente, senza che possa assumere alcuna rilevanza in contrario la disposizione del sesto comma del novellato art. 40 del codice di rito, secondo la quale, se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ. con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte davanti al tribunale per essere decise nello stesso processo, né quella del settimo comma dello stesso articolo, che prevede che, se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il primo deve pronunciare anche di ufficio la connessione a favore del tribunale. Infatti, tali disposizioni non prevedono l'ipotesi in cui le predette domande siano proposte sin dall'inizio davanti al giudice di pace, rimanendo ferma, in tale ipotesi, in caso di riconvenzionale di competenza del giudice togato, la competenza funzionale e inderogabile del giudice di pace per la causa principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)