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Sez. 3, Sentenza n. 5373 del 06/10/1988 (Rv. 460013 - 01)

COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI - RICONVENZIONALE APPARTENENTE, PER RAGIONE DI MATERIA, ALLA COMPETENZA DI UN GIUDICE DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE PER RAGIONE DI VALORE SULLA CAUSA PRINCIPALE - SEPARAZIONE DEI GIUDIZI SULLE DUE DOMANDE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460013-01

COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI - RICONVENZIONALE APPARTENENTE, PER RAGIONE DI MATERIA, ALLA COMPETENZA DI UN GIUDICE DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE PER RAGIONE DI VALORE SULLA CAUSA PRINCIPALE - SEPARAZIONE DEI GIUDIZI SULLE DUE DOMANDE - FATTISPECIE.*

Qualora la domanda riconvenzionale appartenga alla Competenza per materia di un giudice diverso, il simultaneus processus previsto, in via di regola, dall'art. 36 cod. proc. civ., non può attuarsi davanti al giudice competente per valore a conoscere della domanda principale. In tal caso, non operando la deroga ai normali criteri attributivi della Competenza disposti in considerazione della connessione oggettiva esistente tra le due domande, ciascuna di esse deve essere devoluta al giudice competente, con la conseguente separazione dei relativi giudizi e salva la sospensione del processo sulla domanda principale, in attesa della decisione sulla domanda riconvenzionale, ove tale decisione involga questioni che si presentino come pregiudiziali rispetto alla pronunzia sulla domanda principale. (nella specie, si trattava della domanda proposta in via riconvenzionale dal conduttore - e devoluta alla Competenza ratione materiae del conciliatore o del pretore - per ottenere il rimborso delle somme corrisposte in eccedenza alla misura dell'equo canone). (Conf 2563/80, mass n 406298; (Conf 2567/75, mass n 376506; (Conf 1118/72, mass n 357545).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)