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Sez. 2, Ordinanza n. 23937 del 25/11/2010 (Rv. 615672 - 01)

COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI | Giudizio promosso davanti al giudice di pace - Domanda principale rientrante nella sua competenza per materia - Domanda riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore o per materia - Connessione - Esclusione - Obbligo di trattenere la domanda principale e di rimettere l'altra al giudice superiore - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615672-01

COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI

In tema di competenza, ove il giudice di pace, adito con domanda rientrante nella sua competenza per materia (nella specie, relativa al rispetto delle distanze legali nella piantagione di alberi), sia investito, in via riconvenzionale, di una domanda eccedente la sua competenza per valore o per materia (nella specie, di accertamento di usucapione), egli è tenuto, non operando la "translatio iudicii" a norma dell'art. 36 cod. proc. civ., a trattenere la causa principale, separando la causa riconvenzionale per la quale non è competente; né possono assumere rilevanza, in contrario, le disposizioni del sesto e del settimo comma del novellato art. 40 cod. proc. civ., poiché esse non prevedono l'ipotesi in cui le predette domande siano proposte sin dall'inizio davanti al giudice di pace, nel qual caso rimane ferma la competenza funzionale e inderogabile del medesimo per la causa principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 4, Cod. Pen. art. 7, Cod. Pen. art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)