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Sez. 1, Sentenza n. 5914 del 04/11/1980 (Rv. 409707 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO- APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE - ATTIVITA DI ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - IMPRESA AGRICOLA - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409707-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO- APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE - ATTIVITA DI ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - IMPRESA AGRICOLA - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Al fine di stabilire se un'attivita di allevamento del bestiame integri un'impresa agricola, anziche un'impresa commerciale, si da non essere soggetta a procedura fallimentare, occorre fare esclusivo riferimento ai principi evincibili dall'art 2135 cod civ, secondo i quali ricorre la prima ipotesi solo quando sussiste un collegamento, ancorche non in termini di stretta connessione, fra allevamento e conduzione del fondo agricolo, nel senso che questo concorra o partecipi apprezzabilmente ad alcuno dei processi economici riguardanti l'allevamento (nutrizione, riproduzione, utilizzazione di concimi naturali, ecc), e non anche, pertanto, quando il fondo medesimo venga utilizzato come mero sedime dell'azienda di allevamento. (V 2346/78, mass n 391743; (V 104/76, mass n 378734).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)