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Sez. 1, Sentenza n. 18 del 10/01/1989 (Rv. 461262 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - IMPRESA AVICOLA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1989-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461262-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - IMPRESA AVICOLA - REQUISITI.*

Le norme speciali, - come i regolamenti della CEE - che in vista di particolari scopi considerano determinate attività d'impresa come agricole anziché commerciali, non apprestano a tali attività una qualificazione di imprenditore agricolo suscettibile di generale applicazione, sicché ai fini della soggezione al fallimento la qualificazione di un'attività d'impresa come commerciale o agricola va operata in base alle norme del codice civile che definiscono i due tipi di impresa: ne deriva che l'impresa avicola è suscettibile di essere dichiarata fallita quante volte non possa essere qualificata come agricola alla stregua dell'art. 2135 cod. civ. per la Mancanza d'un collegamento funzionale tra un fondo rustico e l'attività di allevamento, quando cioè l'allevamento non tragga occasione e forza dallo sfruttamento (diretto o indiretto, parziale o totale, ma comunque determinante) del fondo agricolo. (V 5914/80, mass n 409707).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)