Sez. 1, Sentenza n. 18 del 10/01/1989 (Rv. 461262 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - IMPRESA AVICOLA - REQUISITI.*
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - IMPRESA AVICOLA - REQUISITI.*
Le norme speciali, - come i regolamenti della CEE - che in vista di particolari scopi considerano determinate attività d'impresa come agricole anziché commerciali, non apprestano a tali attività una qualificazione di imprenditore agricolo suscettibile di generale applicazione, sicché ai fini della soggezione al fallimento la qualificazione di un'attività d'impresa come commerciale o agricola va operata in base alle norme del codice civile che definiscono i due tipi di impresa: ne deriva che l'impresa avicola è suscettibile di essere dichiarata fallita quante volte non possa essere qualificata come agricola alla stregua dell'art. 2135 cod. civ. per la Mancanza d'un collegamento funzionale tra un fondo rustico e l'attività di allevamento, quando cioè l'allevamento non tragga occasione e forza dallo sfruttamento (diretto o indiretto, parziale o totale, ma comunque determinante) del fondo agricolo. (V 5914/80, mass n 409707).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)