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Sez. 3, Sentenza n. 4029 del 22/11/1995 Cc. (dep. 10/01/1996) Rv. 203938 - 01

Demanio | Demanio marittimo - Violazione di divieto di ingresso o di accesso ad area portuale demaniale marittima - Riconducibilità ad inosservanza di provvedimenti dell'Autorità in materia di circolazione nell'area predetta - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1995-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203938-01

Demanio

La violazione del divieto di ingresso o di accesso all'area portuale demaniale marittima non può essere ricondotta all'inosservanza di provvedimenti dell'autorità in materia di circolazione nell'area medesima: il divieto di ingresso o di accesso all'area portuale demaniale marittima rientra nei provvedimenti legalmente dati dalla autorità competente in materia di polizia dei porti, di cui al testo previgente dell'art. 1174 cod. nav., riprodotto testualmente nel primo comma dello stesso articolo, come modificato dalla legge 28 dicembre 1993, n. 561, mentre nel secondo comma dell'articolo, aggiunto dalla legge citata, è disciplinata la diversa materia della "circolazione nell'ambito del demanio marittimo", depenalizzata al contrario della prima.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1174, Legge 28/12/1993 num. 561 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)