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Sez. 1, Sentenza n. 866 del 01/02/1996 (Rv. 495649 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Condono tributario ex decreto legge n. 429 del 1982 - Dichiarazione integrativa priva di sottoscrizione - Contestazione da parte dell'amministrazione dell'operatività del condono -.
Stato
decisa il 1996-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495649-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE

In tema di condono tributario, secondo le previsioni del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982 n. 516), la validità ed operatività della definizione agevolata può essere contestata dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 32 primo comma di detto decreto, quando la dichiarazione integrativa sia priva di sottoscrizione, atteso che tale omissione non consente d'imputare l'atto al soggetto in esso indicato come contribuente, e, quindi, osta alla possibilità di cogliere la manifestazione della volontà di avvalersi del condono medesimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)