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Sez. 1, Sentenza n. 13868 del 11/12/1999 (Rv. 532017 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Sottoscrizione - Omissione - Conseguenza - Inesistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532017-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE

In materia di I.V.A. deve escludersi che, prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate all'articolo 37 del d.P.R. n. 633 del 1972 dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 241 del 1997, la dichiarazione annuale presentata dal contribuente priva di sottoscrizione fosse giuridicamente inesistente (o comunque nulla) e che, conseguentemente, la richiesta di rimborso delle somme versate in eccesso nell'anno precedente, eventualmente inserita in tale dichiarazione ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, fosse per tali ragioni insanabilmente priva di effetti.

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 633 art. 37 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 2 CORTE COST., Legge 09/07/1997 num. 241 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)