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Sez. 1, Sentenza n. 2662 del 05/03/1992 (Rv. 476058 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Dichiarazioni - In genere | Dichiarazione IVA - Sottoscrizione - Omissione - Conseguenze - Inesistenza - Configurabilità - Sanatoria ex legge n. 882 del 1980 - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476058-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Dichiarazioni - In genere

La dichiarazione IVA non sottoscritta, non essendo riferibile ad alcun dichiarante, priva com'è di un elemento essenziale per la produzione degli effetti che la legge le ricollega, deve essere considerata inesistente sul piano giuridico e non sanabile a norma della legge 22 dicembre 1980 n. 882 relativa alla sanatoria delle irregolarità formali.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 37 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 882 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)