diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 9471 del 25/09/1996 Ud. (dep. 07/11/1996) Rv. 206274 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - sentenza - annullamento - senza rinvio - IN GENERE | Fatto diverso risultante nel giudizio di appello - Dovere del giudice di secondo grado - Annullamento della decisione di primo grado e trasmissione degli atti al P.M. - Omissione - Conseguenze in sede di legittimità - Poteri della Cassazione - Indicazione.
Stato
decisa il 1996-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206274-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - sentenza - annullamento - senza rinvio - IN GENERE

Qualora la questione della diversità del fatto rispetto a quello enunciato nel capo di imputazione si ponga nel giudizio di appello, perché non rilevata dal primo giudice o perché emersa solo in secondo grado, il giudice è tenuto non solo a disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ma anche a pronunciare sentenza con la quale dichiara la nullità della decisione di primo grado, onde evitare il suo passaggio in giudicato; l'omissione di tale pronuncia comporta, in sede di legittimità, l'annullamento della sentenza impugnata, che deve essere disposto senza rinvio ben potendo la Corte di cassazione supplire alla predetta omissione annullando anche la sentenza di primo grado ed ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero procedente. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la pronuncia con la quale il giudice di secondo grado, rilevata la diversità del fatto rispetto all'oggetto dell'imputazione, aveva assolto l'imputato dal reato contestatogli e disposto la trasmissione di copia della sentenza e del verbale di dibattimento al pubblico ministero per quanto di sua competenza in ordine al fatto diverso)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)