Sez. 4, Sentenza n. 18135 del 09/02/2010 Ud. (dep. 13/05/2010) Rv. 247534 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE | Fatto diverso rilevato o risultante nel giudizio di appello - Dovere del giudice d'appello - Annullamento della decisione di primo grado e trasmissione degli atti al P.M. - Omissione - Conseguenze in sede di legittimità - Poteri della Cassazione - Indicazione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE
Spetta alla Corte di cassazione l'annullamento senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero procedente, della sentenza di primo e secondo grado nel caso in cui il giudice d'appello, rilevata la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, non abbia annullato la sentenza di primo grado ed ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero con sentenza, ma si sia limitato ad assolvere l'imputato dal reato ascrittogli come contestato ed ordinare la trasmissione degli atti al P.M. per il prosieguo. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale il giudice d'appello, rilevata la diversità del fatto rispetto all'oggetto dell'imputazione, aveva assolto l'imputato dal reato contestatogli e disposto la trasmissione degli atti al P.M. per procedere in ordine al fatto diverso, disponendo altresì la trasmissione degli atti al P.M. competente per il prosieguo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)