Sez. 2, Sentenza n. 47976 del 19/11/2004 Ud. (dep. 10/12/2004) Rv. 230954 - 01
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Diversità rilevata in appello - Trasmissione degli atti al P.M. e sentenza che dichiara la nullità della prima decisione - Ricorso per cassazione.
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Nel caso in cui la questione della diversità del fatto rispetto a quello enunciato nel capo d'imputazione si ponga nel giudizio d'appello, in quanto non rilevata dal primo giudice o perchè emersa solo in secondo grado, il giudice è tenuto, non solo a disporre la trasmissione degli atti al P.M., ma anche a pronunciare sentenza con la quale dichiara la nullità della decisione di primo grado, al fine di evitare il suo passaggio in giudicato; la sentenza è meramente processuale, perchè non si pronuncia sul fatto contestato nè su quello accertato, ed è soggetta a ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)