Sez. 3, Sentenza n. 1933 del 30/05/1969 (Rv. 341089 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - COMPETENZA DELL'UFFICIO CHE HA EMESSO IL DECRETO - INDEROGABILITA - RICONVENZIONALE ECCEDENTE IL LIMITE MASSIMO DELLA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI - NECESSITA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - COMPETENZA DELL'UFFICIO CHE HA EMESSO IL DECRETO - INDEROGABILITA - RICONVENZIONALE ECCEDENTE IL LIMITE MASSIMO DELLA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI - NECESSITA.*
L'art.645 cod.proc.civ., stabilendo che l'opposizione contro il decreto ingiuntivo deve essere proposta davanti all'ufficio al quale appartiene il giudice che lo ha emesso, determina una Competenza funzionale, che non viene meno anche se il giudice adito ritenga di essere incompetente, ne puo subire deroghe per effetto della connessione. Conseguentemente, ove nel giudizio di opposizione sia proposta una domanda riconvenzionale che ecceda il limite massimo della sua Competenza, il giudice adito non puo rimettere tutta la causa al giudice superiore per ragioni di valore, ma, separati i due procedimenti deve rimettere al giudice superiore soltanto quello relativo alla domanda riconvenzionale e trattenere quello relativo all'opposizione. (V. 888-69, massima n.339256 527-69, massima n.338672 295-69, massima n.338284 2238-68, massima n.334483 1673-68, massima n.333479 1665-68, massima n.333463 1629-68, massima n.333408).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)