Sez. L, Sentenza n. 3031 del 10/04/1990 (Rv. 466572 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - PREVIDENZA - PROFESSIONISTA TITOLARE DI PENSIONE - ESERCIZIO CONTESTUALE DELLA LIBERA PROFESSIONE - OBBLIGO DELL'ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - PERSISTENZA - IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE CON CERTEZZA O PER INTERO I VANTAGGI PREVIDENZIALI PREVISTI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA A CONTROVERSIA TRA INGEGNERI E CASSA, RITENUTA NON INFLUENZATA DALLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 21 DELLA LEGGE N. 6 DEL 1981 CON RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST.*
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - PREVIDENZA - PROFESSIONISTA TITOLARE DI PENSIONE - ESERCIZIO CONTESTUALE DELLA LIBERA PROFESSIONE - OBBLIGO DELL'ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - PERSISTENZA - IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE CON CERTEZZA O PER INTERO I VANTAGGI PREVIDENZIALI PREVISTI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA A CONTROVERSIA TRA INGEGNERI E CASSA, RITENUTA NON INFLUENZATA DALLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 21 DELLA LEGGE N. 6 DEL 1981 CON RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST.*
Nella disciplina della legge 3 gennaio 1981 n. 6, in materia di previdenza per gli ingegneri ed architetti, il soggetto che goda, per un pregresso rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, ed in virtù dell'iscrizione alla corrispondente Forma di previdenza obbligatoria, di un trattamento pensionistico, non può esimersi, ove svolga con continuità la libera professione di ingegnere od architetto, dall'Obbligo dell'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza istituita con legge 4 marzo 1958 n. 179, indipendentemente dal fatto che, per ragioni soggettive, non possa conseguire con certezza o per intero i vantaggi previdenziali previsti, atteso che il suddetto Obbligo deriva dal solo Esercizio continuativo della attività professionale e dalla relativa capacità contributiva, cui si riconnette un dovere di solidarietà, all'interno del sistema previdenziale di categoria, in corrispondenza dei principi posti dagli artt. 2 e 38 della Costituzione, essendo le esigenze del singolo tutelate dal diritto al rimborso dei contributi previsto dall'art. 20 della legge. (nella specie, la suprema Corte, con riguardo alla controversia fra detta cassa ed ingegneri pensionati, ha ritenuto priva di Rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, della citata legge n. 6 del 1981, prospettata, in riferimento all'art. 3 cost., sull'assunto della diversità di trattamento derivantene rispetto ad altre categorie di professionisti e, nell'ambito della stessa categoria degli ingegneri ed architetti, tra professionisti pensionati e non). (Conf 2858/88, mass n 458454; (Conf 7215/87, mass n 455330; (Conf 7153/87, mass n 455296).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 04/03/1958 num. 179, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 2 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 6 art. 20 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)