Sez. 2, Sentenza n. 570 del 24/02/1966 (Rv. 321136 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO.*
Il condomino, anche se Usi della cosa comune in modo piu intenso rispetto agli altri partecipanti alla comunione, non estende il suo dominio su di essa neppure sotto il profilo dell'acquisto di maggiori poteri, essendo all'uopo necessario - a norma dell'art. 1102 cpv. Cod. civ. - il compimento di Atti idonei a mutare il titolo del possesso. Tale intervenzione e da ritenersi esclusa, una volta affermata la liceita di un'opera compiuta dal condomino utilizzando il bene comune secondo la sua destinazione e senza impedire agli altri compartecipi di farne ugualmente uso. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)