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Sez. 2, Sentenza n. 1367 del 18/02/1999 (Rv. 523343 - 01)

POSSESSO - COMPOSSESSO | Effetti - Diritti ed obblighi del possessore - Interversione nel possesso - Possesso "ad usucapionem" - Presupposti - Godimento esclusivo della cosa comune e conseguente stato di fatto di possesso esclusivo - Insufficienza - Attività di fatto in patente contrasto con il compossesso altrui - Necessità - Prova - Soggetto gravato.
Stato
decisa il 1999-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523343-01

POSSESSO - COMPOSSESSO

In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sè, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem", e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando, per converso, necessario, a fini di usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1144, Cod. Civ. art. 1164, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)