Sez. 3, Sentenza n. 9254 del 08/11/1994 (Rv. 488431 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Azione di regresso da parte dell'I.N.A.I.L. ex art. 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Rendita corrisposta all'infortunato - Sopravvenuti miglioramenti - Riliquidazione della rendita - Richiesta in appello di una somma maggiore di quella pretesa in primo grado - Ammissibilità - Domanda nuova - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
Nel giudizio avente ad oggetto l'azione di regresso da parte dell'I.N.A.I.L. , ai sensi dell'art. II del d.P.R. n. 1124 del 1965, l'Istituto può chiedere in appello una somma maggiore di quella pretesa in primo grado, in conseguenza della riliquidazione della rendita (corrisposta all'infortunato) a seguito di sopravvenuti miglioramenti della medesima, ancorché con riferimento al danno subito dall'infortunato. Tale richiesta non muta la "causa petendi" della domanda iniziale, risolvendosi in una mera precisazione del "petitum".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)