Sez. L, Sentenza n. 9307 del 10/09/1990 (Rv. 469239 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL EX ART. 11 D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124 - RICHIESTA DI UNA SOMMA MAGGIORE DI QUELLA PRETESA IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL EX ART. 11 D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124 - RICHIESTA DI UNA SOMMA MAGGIORE DI QUELLA PRETESA IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTO.*
Nel giudizio avente ad oggetto l'Azione di regresso da parte della Inail, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'istituto può richiedere in appello una somma maggiore di quella pretesa in primo grado, in conseguenza della riliquidazione della rendita (corrisposta all'infortunato) a seguito di sopravvenuti miglioramenti della medesima, ancorché con riguardo al danno subito dall'infortunato, che costituisce il limite quantitativo del credito dell'istituto in via di regresso; né occorre che detta richiesta - la quale non immuta la causa petendi della domanda iniziale, risolvendosi in una mera precisazione del petitum - sia formulata dall'Inail, ove vittorioso nel giudizio di primo grado, mediante l'appello. (V 2754/87, mass n 451867; (V 1573/86, mass n 444949; (V 135/86, mass n 443786).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)