Sez. L, Sentenza n. 11296 del 24/10/1991 (Rv. 474392 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore | Regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro responsabile - Oggetto - Valore capitale attuale della rendita - Calcolo - Ratei versati in precedenza - Rilevanza - Interessi sulle somme costituenti tali ratei ed entità dei miglioramenti e aggiornamenti sopravvenuti - Computabilità - Domanda relativa - In appello - Ammissibilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore
Fermo il limite costituito dall'ammontare del risarcimento civilistico spettante al danneggiato, all'I.N.A.I.L., che agisca in regresso nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio indennizzato dall'Istituto, va riconosciuto non solo l'importo di denaro pari al valore capitale attuale della rendita, ma anche l'ammontare dei ratei della rendita stessa in precedenza versati - atteso che il calcolo per la capitalizzazione sconta il trasferimento nell'attualità del valore delle somme non ancora sborsate, onde prescinde da detti ratei -, nonche gli interessi sulle somme oggetto di questi ultimi e l'entità dei miglioramenti o aggiornamenti imposti, in ordine alla rendita, da sopravvenuti provvedimenti amministrativi, in ragione dei quali la relativa domanda può essere proposta dall'Istituto assicuratore anche in appello.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)