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Sez. 1, Sentenza n. 6589 del 07/07/1998 (Rv. 516997 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - SEPARAZIONE DEI BENI - PROPRIETÀ DEI BENI - PROVA | Beni mobili - Presunzione semplice di comproprietà (art. 219 secondo comma cod. civ.) - Efficacia probatoria - Limitazione ai soli coniugi - Necessità - Estensione ai terzi estranei al rapporto di coniugio - Inammissibilità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516997-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - SEPARAZIONE DEI BENI - PROPRIETÀ DEI BENI - PROVA

Il secondo comma dell'art. 219 cod. civ. (che, con riferimento alla ipotesi di separazione di beni tra coniugi, sancisce una presunzione semplice di comproprietà per i beni mobili dei quali nessuno di essi sia in grado di dimostrare la proprietà esclusiva), pur non contenendo una esplicita limitazione dell'efficacia della presunzione di comunione ai soli rapporti interni tra coniugi (a differenza di quanto stabilito al primo comma, contenente un espresso riferimento ai rapporti predetti), va interpretato secondo criteri ermeneutici di tipo logico - unitari non meno che storici (emergendo dai lavori preparatori che l'efficacia della presunzione era stata inizialmente estesa anche ai terzi), e non consente, pertanto, di estendere gli effetti della presunzione in parola anche ai rapporti di ciascun coniuge con i terzi, con la conseguenza che, in tema di opposizione all'esecuzione, il coniuge opponente incontra tutti i limiti di prova previsti, in linea generale, dall'art. 621 cod. proc. civ. (che esclude, in particolare, l'efficacia probatoria di qualsiasi forma di presunzione). (Si veda Corte Cost. 15 dicembre 1967, n. 143, abrogativa dell'art. 622 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 219, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)