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Sez. 3, Sentenza n. 1975 del 10/03/1990 (Rv. 465829 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - MOGLIE DEL DEBITORE - ONERE PROBATORIO - DISCIPLINA CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 143 DEL 1967 - PROVA DOCUMENTALE - NECESSITÀ - ATTO DI DONAZIONE DEI BENI ALLA MOGLIE - INSUFFICIENZA - FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DEI BENI DA PARTE DEL DONANTE - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465829-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - MOGLIE DEL DEBITORE - ONERE PROBATORIO - DISCIPLINA CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 143 DEL 1967 - PROVA DOCUMENTALE - NECESSITÀ - ATTO DI DONAZIONE DEI BENI ALLA MOGLIE - INSUFFICIENZA - FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DEI BENI DA PARTE DEL DONANTE - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 15 dicembre 1967, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 622 cod. proc. civ., la moglie del debitore esecutato, con lo stesso convivente, per proporre opposizione al pignoramento eseguito sui beni mobili della casa coniugale, è soggetta, come qualsiasi terzo, alla disciplina di cui all'art. 621 cod. proc. civ., e, pertanto, ha l'Onere di provare documentalmente, essendo esclusa la prova per testimoni, di avere acquistato la proprietà dei beni medesimi in data anteriore al pignoramento; a tal fine, non è sufficiente che la moglie produca un atto di donazione a suo favore, giacché detto atto non fornisce la prova, né un principio di prova, sul preesistente diritto di proprietà del donante, ma è necessaria la dimostrazione, sempre con esclusione della prova testimoniale o per presunzioni, dell'indicato diritto di proprietà sui detti beni in capo al donante, da fornirsi documentalmente, anche con le fatture relative all'acquisto dei beni da parte del donante stesso, purché, a termini degli artt. 2702 e 2704 cod. civ., esse risultino sottoscritte dal venditore, accettate dall'acquirente ed abbiano data certa ed anteriore al pignoramento. (V 3664/81, mass n 414291; (V 6190/79, mass n 402912; (V 945/76, mass n 379597).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 622 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)