Sez. 2, Sentenza n. 3572 del 23/05/1988 (Rv. 458885 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
A differenza del provvedimento conclusivo del procedimento possessorio, che, avuto riguardo al suo effettivo contenuto decisorio qualunque sia la Forma adottata, è soggetto alle normali impugnazioni, ossia all'appello, sicché non è suscettibile di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., il provvedimento conclusivo del procedimento di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. - che nella stessa fattispecie legale è configurato non come sentenza ma come ordinanza (artt. 689 e 690 cod. proc. civ., richiamati dall'art. 702 dello stesso codice) - non è soggetto ad alcuna impugnazione, in quanto, se positivo, è controllabile nel giudizio di merito da instaurarsi nel termine perentorio fissato dal pretore a norma dell'art. 702 cod. proc. civ. e, se negativo, non impedisce l'esperibilità di un nuovo ricorso. (V 7694/87, mass n 455570; (V 5998/83, mass n 430800).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)