Sez. 1, Sentenza n. 7200 del 09/07/1999 (Rv. 528443 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Suolo non edificatorio - Parificazione, ai fini indennitari, a quello agricolo - Configurabilità - Esistenza di un genere di beni diverso da quello edificatorio e da quello agricolo - Esclusione - Fattispecie in tema di area destinata a verde pubblico.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, i suoli non edificatori, benché suscettibili di utilizzazione di versa da quella strettamente agricola (destinazione a verde pubblico, impiantistica sportiva, parcheggio, agriturismo, campeggio, caccia, ecc.), devono essere valutati secondo parametri omogenei a quelli utilizzati per i terreni agricoli, non potendosi più legittimamente affermare, all'esito dell'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 261 del 1997), l'esistenza nell'ordinamento di un terzo genere oltre quello delle aree edificabili e delle aree agricole, alle quali ultime devono, pertanto, ritenersi parificate, sul piano della determinazione indennitaria, tutti i suoli che, pur presentando caratteristiche o attitudini diverse da quelle agricole, non risultino in senso stretto edificatori (la S.C. ha così cassato la sentenza impugnata che, nel determinare l'indennità da occupazione legittima, aveva considerato come edificatoria l'area, senza tener conto del vincolo di destinazione a verde pubblico su si essa incidente).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)