Sez. L, Sentenza n. 3751 del 28/03/2000 (Rv. 535128 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA | Disciplina ex art. 5 legge n. 88 del 1989 - Diritto dell'Inail di sopprimere precedenti prestazioni concesse per errori compiuti in sede di accertamento - Oltre il termine previsto dall'art. 83 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Anche in presenza di invariate condizioni fisiche dell'assicurato - Sussistenza - Limiti - Prestazione riconosciuta a seguito di sentenza passata in giudicato - Soppressione della prestazione - Condizioni - Miglioramento dello stato fisico dell'assicurato rispetto a quello accertato in sede giudiziale - Necessità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA
Quando l'Inail ritenga che l'erogazione di una prestazione sia stata frutto di un errore commesso in sede di accertamento può intervenire in ogni momento, e perciò anche dopo il decorso del termine previsto per la revisione dall'art. 83 d.P.R. n. 1124 del 1965, sulle situazioni pendenti e precedere a una loro nuova valutazione, pur in presenza di condizioni fisiche dell'assicurato rimaste immutate rispetto al tempo di attribuzione della prestazione; quando, tuttavia, la prestazione sia stata riconosciuta a seguito di un accertamento giudiziale, la soppressione della prestazione, in presenza di un giudicato sul relativo diritto correlato a determinate condizioni fisiche dell'assicurato, può intervenire solo a seguito di un raffronto tra la situazione esistente al momento dell'accertamento giudiziale e quella esistente al momento della soppressione, al fine di verificare un'evoluzione in senso migliorativo, giacché la portata vincolante della decisione irrevocabile si estende non solo alla debenza dei singoli ratei della prestazione riconosciuta, ma anche all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, compreso, oltre al requisito assicurativo, lo stato invalidante accertato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)